Accordo
Art. 2
2 / 20In vigore dal 11 nov 1999
Le due Parti, favoriranno l'avvio e lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, compreso lo scambio di docenti, ricercatori e personalità della cultura nonché lo sviluppo e l'intensificazione della collaborazione reciprocamente vantaggiosa tra gli istituti scientifici e gli studiosi delle due Parti, lo scambio informazioni, pubblicazioni e risultati delle ricerche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;408#art-a-2