Accordo
Art. 4
In vigore dal 11 nov 1999
Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni.
Le due Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;408#art-a-4