Accordo

Art. 9

In vigore dal 11 nov 1999
In virtù del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potrà concretizzarsi mediante: a) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico; b) scambio di documentazioni e di informazioni di attualità scientifica e tecnologica; c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni altra manifestazione; d) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici tecnologici di alto livello; e) messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti; f) messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune; g) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata tra le due Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;408#art-a-9

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