Accordo
Art. 9
In vigore dal 11 nov 1999
In virtù del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potrà concretizzarsi mediante:
a) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico;
b) scambio di documentazioni e di informazioni di attualità scientifica e tecnologica;
c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni altra manifestazione;
d) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici tecnologici di alto livello;
e) messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti;
f) messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune;
g) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata tra le due Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;408#art-a-9