Accordo

Art. 10

In vigore dal 11 nov 1999
Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, nonché le missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-10-19;408#art-a-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo