Accordo

Art. 15

In vigore dal 11 nov 1999
Le due Parti favoriranno una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformità con la legislazione interna e con la normativa sulla proprietà intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.
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