Accordo
Art. 13
In vigore dal 11 nov 1999
Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;408#art-a-13