Accordo

Art. 20

In vigore dal 11 nov 1999
Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere emendato per iscritto per mutuo consenso. I relativi emendamenti entreranno in vigore con le stesse procedure del presente Accordo. Ognuna delle Parti potrà denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento notificando per iscritto tre mesi prima all'altra Parte attraverso le vie diplomatiche. La denuncia del presente Accordo non inciderà sull'esecuzione dei vari progetti e programmi in corso concordati durante il periodo della sua vigenza, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente di comune accordo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Kiev l'undici novembre millenovecentonovantasette in due originali in lingua italiana e ucraina, entrambi i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA DELL'UCRAINA Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;408#art-a-20

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