Art. 10
Accordo

Art. 10

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In vigore dal 11 nov 1999
Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, nonché le missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;408#art-a-10