Accordo
Art. 5
In vigore dal 11 nov 1999
Le due Parti, ove possibile, favoriranno reciprocamente sul proprio territorio l'attività di Istituzioni culturali dell'altra Parte quali Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche.
Tali Istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;408#art-a-5