Accordo

Art. 5

In vigore dal 11 nov 1999
Le due Parti, ove possibile, favoriranno reciprocamente sul proprio territorio l'attività di Istituzioni culturali dell'altra Parte quali Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche. Tali Istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-10-19;408#art-a-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo