Accordo

Art. 6

In vigore dal 11 nov 1999
Le due Parti favoriranno lo studio della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle proprie Università ed altri Istituti superiori mediante il funzionamento di cattedre e di lettorati.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;408#art-a-6

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