Accordo
Art. 7
In vigore dal 11 nov 1999
Le due Parti si impegnano a mettere allo studio la possibilità di giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, ad un Accordo separato che regoli ai soli fini scolastici i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche statati e legalmente riconosciute da ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra, sempre, che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi educativi.
Le due Parti si impegnano altresì ad esaminare la possibilità di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Università o Istituti universitari dei due Paesi, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese al quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;408#art-a-7