Accordo

Art. 28

In vigore dal 5 nov 1999
1. È istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti contraenti con i seguenti compiti: 1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzioni dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti; 2) stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori previste dall', comma quarto; 3) determinare di comune accordo il contingente, il tipo, le modalità e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall'; 4) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli e stabilire le modalità di rilascio; 5) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo; 6) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi; 7) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi a richiesta di una delle Parti contraenti.
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