Accordo

Art. 24

In vigore dal 5 nov 1999
1. I pezzi di ricambio destinati alla riparatone di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni con l'osservanza delle formalità doganali previste dagli ordinamenti delle Parti contraenti. 2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette Parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-10-14;395#art-a-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo