Accordo
Art. 29
In vigore dal 5 nov 1999
1. La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionali alle quali aderiscano entrambe le Parti contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;395#art-a-29