Accordo

Art. 26

In vigore dal 5 nov 1999
1. Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni: 1) avvertimento; 2) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4); 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione; 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione; L'Autorità competente che applica una delle sanzioni suindicate comunica per iscritto all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente di aver irrogato la sanzione stessa;
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-10-14;395#art-a-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo