Accordo
Art. 26
In vigore dal 5 nov 1999
1. Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:
1) avvertimento;
2) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);
3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
L'Autorità competente che applica una delle sanzioni suindicate comunica per iscritto all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente di aver irrogato la sanzione stessa;
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;395#art-a-26