Accordo
Art. 23
In vigore dal 5 nov 1999
Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati, restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto, dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;395#art-a-23