Accordo

Art. 27

In vigore dal 5 nov 1999
1. Tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa tra le Autorità competenti delle Parti contraenti. 2. Ai sensi del presente Accordo l'Autorità competente è: per la Repubblica italiana: il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione; per la Repubblica di Estonia: Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni.
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