Accordo
Art. 27
In vigore dal 5 nov 1999
1. Tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa tra le Autorità competenti delle Parti contraenti.
2. Ai sensi del presente Accordo l'Autorità competente è:
per la Repubblica italiana:
il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione;
per la Repubblica di Estonia:
Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;395#art-a-27