Accordo

Art. 31

In vigore dal 5 nov 1999
1. Il presente Accordo entrerà in vigore dopo che le Parti contraenti si saranno comunicate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Il presente Accordo sarà valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sarà prorogato automaticamente di anno in anno salvo denuncia fatta per iscritto da una delle Parti contraenti prima di tre mesi dalla scadenza In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 20 marzo 1997 in duplice esemplare in lingua italiana ed in lingua estone entrambi i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLlCA DI ESTONIA Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;395#art-a-31

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