Accordo
Art. 13
In vigore dal 5 nov 1999
1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dai successivi e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista. Il contingente, o tipo, le modalità e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni saranno determinato dalla Commissione Mista.
2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli nonché dei conducenti nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;395#art-a-13