Accordo

Art. 16

In vigore dal 5 nov 1999
1. Non è permesso effettuare trasporti interni sul territorio delle Parti contraenti. 2. È altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altro Paese.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;395#art-a-16

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