Accordo
Art. 5
In vigore dal 5 nov 1999
1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.
2. L'autorizzazione è stabilita dalle Autorità competenti delle Parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.
3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Msta.
4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del sevizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede.
5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.
6. L'Autorità competete di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.
7. Per tali domande approvate in sede di Commissione Mista saranno rilasciate dalle due Parti Contraenti le autorizzazione che consentono di eseguire il trasporto nel proprio territorio.
8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione, o copia conforme della stessa rilasciata dall'Autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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