AccordoParte III

Art. 20

Scambio di informazioni e assistenza reciproca

In vigore dal 22 apr 1999
Scambio di informazioni e assistenza reciproca 1. Le autorità competenti e le istituzioni responsabili per l'applicazione del presente Accordo: a) si scambieranno le informazioni necessarie per l'applicazione dell'Accordo e delle rispettive legislazioni in materia di sicurezza sociale; b) si adopereranno, si assisteranno e si scambieranno le necessarie informazioni, riguardo l'istruttoria od il versamento di prestazioni dovute in virtù dell'Accordo o delle rispettive legislazioni, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie legislazioni in materia di sicurezza sociale; c) si comunicheranno, non appena possibile, tutte le informazioni relative alle misure adottate per l'applicazione dell'Accordo e agli eventuali emendamenti delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione dell'Accordo; e d) si assisteranno, se una Parte lo richieda, nell'attuazione di accordi di sicurezza sociale conclusi da ciascuna di esse con Stati terzi, nella misura e secondo le modalità specificate nell'Intesa amministrativa relativa al presente Accordo. 2. Tenuto conto delle disposizioni amministrative di cui all', l'assistenza, di cui al precedente paragrafo 1 sarà prestata gratuitamente. 3. Le informazioni riguardo una persona, trasmesse da una Parte ad una istituzione dell'altra Parte secondo le disposizioni del presente Accordo, godranno dello stesso grado di riservatezza riconosciuto alle informazioni ottenute in base alla legislazione di quest'ultima Parte. 4. In nessun caso le disposizioni di cui al Precedente paragrafo 1 potranno essere interpretate in modo da imporre all'autorità competente o all'istituzione di una Parte, l'obbligo di a) mettere in atto misure amministrative che costituiscano una deroga alle leggi ovvero alla prassi amministrativa di questa o dell'altra Parte; oppure b) fornire particolari che non siano ottenibili in base alle leggi o seguendo la normale prassi amministrativa di questa o dell'altra Parte. 5. Nell'applicare il presente Accordo le autorità competenti e le istituzioni di una Parte potranno comunicare con l'altra Parte nella loro lingua ufficiale.
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