Accordo›Parte III
Art. 17
Istruttoria delle domande
In vigore dal 22 apr 1999
Istruttoria delle domande
1. Per determinare il diritto di una persona ad una prestazione, in virtù del presente Accordo,
a) il periodo di residenza in Australia e il periodo di contribuzione
accreditata; e
b) tutti gli eventi rilevanti per determinare tale diritto,
saranno presi in considerazione, ai fini dell'applicazione del presente Accordo nella misura in cui tali periodi o tali eventi si riferiscano a tale persona e indipendentemente dal fatto che siano stati compiuti o si siano verificati prima o dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.
2. La data a partire dalla quale una prestazione dovrà essere corrisposta in virtù del presente Accordo, sarà determinata in conformità alla legislazione della Parte interessata, ma in nessun caso potrà essere anteriore alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.
3. Qualora:
a) una domanda per una prestazione sia stata presentata, oppure una prestazione sia corrisposta, a carico di una Parte ai sensi del
presente Accordo o ad altro titolo; e
b) vi siano motivi ragionevoli per ritenere che il richiedente, o il titolare, possa aver diritto, in virtù del presente Accordo o ad altro titolo, anche ad una prestazione (in questo Articolo denominata "prestazione presunta") a carico dell'altra Parte, che, se pagata, inciderebbe sull'ammontare della prima prestazione,
la domanda potrà essere istruita dalla prima Parte come se la prestazione presunta fosse effettivamente corrisposta al richiedente.
4. Qualora una domanda di prestazione venga istruita, ed accolta in conformità con il precedente paragrafo 3 e si accerti successivamente che l'ammontare della prestazione presunta per quella persona non è stato di fatto corrisposto, quanto non computato nella prestazione dovrà essere reintegrato con effetto retroattivo.
5. Qualora:
a) si possa ritenere che un avente diritto al pagamento di una prestazione dovuta da una Parte possa, altresì, aver diritto al pagamento di una prestazione a carico dell'altra Parte, sia in virtù del presente Accordo che ad altro titolo;
b) la prestazione eventualmente dovuta dall'altra Parte possa incidere sull'ammontare della prestazione dovuta dalla prima Parte; e c) l'ammontare che potrebbe essere dovuto, sia in virtù del presente Accordo che ad altro titolo, dall'altra Parte in relazione a detta prestazione possa ragionevolmente comprendere un saldo per arretrati della stessa prestazione,
in tal caso
d) l'altra Parte, se richiesta dalla prima, dovrà versare
l'ammontare di tali arretrati alla prima Parte; e
e) quest'ultima Parte potrà dedurre dall'ammontare di tali arretrati la somma da essa corrisposta in eccesso, versando il saldo all'interessato.
Storico versioni
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