Accordo›Parte III
Art. 19
Disposizioni amministrative
In vigore dal 22 apr 1999
Disposizioni amministrative
Le autorità competenti delle Parti adotteranno le disposizioni amministrative necessarie per dare attuazione al presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-19