AccordoParte IV

Art. 24

Cessazione

In vigore dal 22 apr 1999
Cessazione 1. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, il presente Accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza di un periodo di 12 mesi che decorrerà dalla data in cui una delle Parti riceverà per via diplomatica, notifica dell'intenzione dell'altra Parte di denunciare l'Accordo. 2. Nel caso in cui il presente Accordo venga denunciato in conformità al paragrafo 1 continuerà ad avere efficacia nei confronti di tutte le persone che, in virtù di esso: a) ricevano delle prestazioni alla data di cessazione dell'efficacia dell'Accordo; o b) abbiano presentato una domanda per ottenere una prestazione prima della scadenza del termine previsto in detto paragrafo ed abbiano diritto a ricevere tale prestazione in base all'Accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, muniti di pieni poteri, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 13 settembre 1993 in duplice esemplare ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, facendo entrambi i testi egualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per l'Australia Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-24

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