Accordo›Parte III
Art. 22
Revisione dell'Accordo
In vigore dal 22 apr 1999
Revisione dell'Accordo
1. Le Parti possono concordare in qualunque momento di sottoporre a revisione una qualsiasi disposizione del presente Accordo.
2. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 1, dopo i primi quattro anni dall'entrata in vigore, le Parti si consulteranno sulle ulteriori misure necessarie ai fini della revisione del presente Accordo e del suo funzionamento.
3. Qualora una Parte adotti norme che modifichino integrino o sostituiscano la legislazione inclusa nell'ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento a detta Parte, le Parti, se una di esse lo richiede, si consulteranno in merito ad ogni questione che possa insorgere in relazione a detto cambiamento della legislazione, e con riferimento alla prosecuzione dell'applicazione del presente Accordo o ai suoi eventuali emendamenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-22