AccordoParte III

Art. 22

Revisione dell'Accordo

In vigore dal 22 apr 1999
Revisione dell'Accordo 1. Le Parti possono concordare in qualunque momento di sottoporre a revisione una qualsiasi disposizione del presente Accordo. 2. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 1, dopo i primi quattro anni dall'entrata in vigore, le Parti si consulteranno sulle ulteriori misure necessarie ai fini della revisione del presente Accordo e del suo funzionamento. 3. Qualora una Parte adotti norme che modifichino integrino o sostituiscano la legislazione inclusa nell'ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento a detta Parte, le Parti, se una di esse lo richiede, si consulteranno in merito ad ogni questione che possa insorgere in relazione a detto cambiamento della legislazione, e con riferimento alla prosecuzione dell'applicazione del presente Accordo o ai suoi eventuali emendamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo