Accordo›Parte III
Art. 18
Trasferibilità delle prestazioni
In vigore dal 22 apr 1999
Trasferibilità delle prestazioni
1. Le prestazioni di una Parte sono altresì erogabili nel territorio dell'altra Parte.
2. Qualora la legislazione di una Parte preveda che una prestazione sia erogabile al di fuori del suo territorio tale prestazione, se acquisita in base al presente Accordo, sarà altresì erogabile al di fuori dei territori di entrambe le Parti.
3. Qualora i requisiti previsti da una Parte per una prestazione siano subordinati a limiti temporali, gli eventuali riferimenti ai limiti di tempo imposti da tale Parte sono da ritenersi applicabili anche al territorio dell'altra Parte.
4. Una prestazione dovuta da una Parte in virtù del presente Accordo, sarà corrisposta da tale Parte al beneficiario, sia nel territorio dell'altra Parte sia in un territorio diverso da quello di entrambe le Parti senza decurtazioni per spese ed oneri amministrativi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-18