Accordo
Art. 13
Esclusione di specifici pagamenti australiani dall'accertamento dei redditi da parte dell'Italia
In vigore dal 22 apr 1999
Esclusione di specifici pagamenti australiani dall'accertamento dei redditi da parte dell'Italia
Qualora una persona riceva o abbia diritto a ricevere una prestazione prevista dalla legislazione italiana in base al presente Accordo, o ad altro titolo, e tale prestazione includa una integrazione italiana e/o una maggiorazione sociale italiana e/o prestazioni familiari per le persone a carico, ogni maggiorazione per minori a carico corrisposta dall'Australia a tale persona e/o al suo coniuge, ai sensi della legislazione australiana di sicurezza sociale, non sarà inclusa nell'accertamento dei redditi effettuato dall'Italia ai fini della determinazione all'ammontare dell'integrazione italiana e/o della maggiorazione sociale italiana e/o delle prestazioni familiari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-13