Accordo›Parte III
Art. 16
Presentazione delle domande
In vigore dal 22 apr 1999
Presentazione delle domande
1. La domanda per una prestazione, dovuta in virtù del presente Accordo, od altro titolo, può essere presentata:
a) nel territorio di ciascuna delle Parti, in conformità alle
disposizioni amministrative relative al presente Accordo; oppure
b) in un altro Stato, se tale Stato rientra tra quelli cui fa riferimento l';
in qualsiasi momento, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Qualora una domanda di prestazione ad una Parte venga presentata nel territorio dell'altra Parte, oppure in uno Stato terzo di cui al paragrafo 1, la data di presentazione sarà considerata come data utile a tutti i fini riguardanti tale domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-16