Accordo›Parte II
Art. 5
Residenza o presenza in Italia o in uno stato terzo
In vigore dal 22 apr 1999
Residenza o presenza in Italia o in uno stato terzo
1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 2, qualora una persona abbia i requisiti per il diritto ad una prestazione ai sensi della legislazione australiana o in virtù del presente Accordo, salvo quelli di essere un residente australiano e fisicamente presente in Australia alla data in cui presenta domanda per detta prestazione, ma:
a) sia un residente australiano, o risieda in Italia o in uno Stato terzo con cui l'Australia ha concluso un accordo di sicurezza sociale che comprende disposizioni per la collaborazione nella istruttoria e definizione delle domande di prestazione; e
b) sia fisicamente presente in Australia, o sul territorio italiano o dello Stato terzo, tale persona, purchè sia stata un residente australiano per un certo periodo, sarà considerata ai fini della presentazione di detta domanda, come se fosse residente australiano e presente in Australia.
2. Il requisito che una persona sia stata un residente australiano per certo periodo, non si applicherà alla persona che richieda la pensione destinata all'orfano di entrambi i genitori, in conformità all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-5