AccordoParte II

Art. 9

Pensione all'orfano di entrambi i genitori e pensione per l'assistenza personale al coniuge inabile

In vigore dal 22 apr 1999
Pensione all'orfano di entrambi i genitori e pensione per l'assistenza personale al coniuge inabile 1. Qualora una pensione all' orfano di entrambi i genitori sia erogabile in virtù della legislazione australiana a favore di un giovane il cui solo genitore sopravvissuto sia deceduto mentre il giovane era un residente australiano, e qualora tale genitore e detto giovane abbiano abitato in Australia, tale pensione, conformemente alle disposizioni di dette leggi, sarà erogabile in Italia a tale persona ed a tale giovane. 2. Al fine di stabilire un diritto ad una pensione, per l'assistenza personale al coniuge inabile in base al presente Accordo, una persona che si trova in Italia sarà considerata, come se fosse fisicamente presente in Australia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo