Accordo

Art. 12

Prestazioni italiane in pro-rata

In vigore dal 22 apr 1999
Prestazioni italiane in pro-rata 1. La quota parte di una prestazione dovuta ad una persona in virtù dell' sarà calcolata nel modo seguente: a) l'ammontare della prestazione teorica cui tale persona avrebbe diritto sarà determinata come se il periodo di contribuzione accreditata in Italia ed il periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa di cui all' paragrafo 1 lettera c), compiuti alla data di decorrenza della prestazione, fossero stati entrambi compiuti in base alla legislazione italiana; e b) l'ammontare della prestazione effettivamente dovuta sarà quell'ammontare che sta, rispetto all'ammontare di cui alla precedente lettera a), nello stesso rapporto esistente tra detto periodo di contribuzione accreditata e il totale risultante dalla somma del periodo di contribuzione accreditata e del periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa compiuto da tale persona. 2. Qualora il totale dei periodi di cui al precedente paragrafo 1, lettera b), superi il periodo massimo previsto dalla legislazione italiana per il conseguimento del diritto alla prestazione più elevata, ai fini del calcolo di cui al precedente paragrafo 1 si prenderà in considerazione tale periodo massimo in luogo di detto totale dei periodi. 3. Ai fini del calcolo ai sensi del precedente paragrafo 1, di una prestazione dovuta a una persona, si terrà conto unicamente del salario o del reddito di detta persona soggetti a contribuzione in base alla legislazione italiana. 4. Qualora una persona che risiede in Italia abbia diritto a prestazioni ai sensi delle legislazioni di entrambe le Parti e se la somma di queste prestazioni non raggiunga l'importo del trattamento minimo di pensione stabilito dalla legislazione italiana l'istituzione italiana, concede, in aggiunta alla propria prestazione, un'integrazione italiana necessaria per raggiungere l'importo di detto trattamento minimo di pensione.
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