Accordo

Art. 15

Prestazioni familiari

In vigore dal 22 apr 1999
Prestazioni familiari Le prestazioni familiari dovute in base alla legislazione italiana: a) saranno corrisposte in virtù del presente Accordo, alle persone titolari di una prestazione italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana, che siano residenti australiani, a prescindere dal fatto che siano cittadini australiani o italiani; e b) non precluderanno il pagamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione australiana, ivi comprese le modifiche e gli adattamenti introdotti da leggi che danno attuazione ad un Accordo di sicurezza sociale concluso con un Paese terzo, e ai fini della reciprocità prevista dal presente Accordo, sono assim- ilate alle seguenti prestazioni australiane: c) pensioni alle mogli; d) pensioni, per l'assistenza personale al coniuge inabile; e) maggiorazioni per minori a carico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo