Accordo
Art. 15
Prestazioni familiari
In vigore dal 22 apr 1999
Prestazioni familiari
Le prestazioni familiari dovute in base alla legislazione italiana:
a) saranno corrisposte in virtù del presente Accordo, alle persone titolari di una prestazione italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana, che siano residenti australiani, a prescindere
dal fatto che siano cittadini australiani o italiani; e
b) non precluderanno il pagamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione australiana, ivi comprese le modifiche e gli adattamenti introdotti da leggi che danno attuazione ad un
Accordo di sicurezza sociale concluso con un Paese terzo, e
ai fini della reciprocità prevista dal presente Accordo, sono assim- ilate alle seguenti prestazioni australiane:
c) pensioni alle mogli;
d) pensioni, per l'assistenza personale al coniuge inabile;
e) maggiorazioni per minori a carico.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-15