AccordoParte I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 22 apr 1999
ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE La Repubblica Italiana e l'Australia, intendendo rafforzare 1e relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi, e desiderando rivedere l'Accordo in materia di Sicurezza Sociale, firmato il ventitrè aprile 1986, e riconoscendo l'esigenza di coordinare ulteriormente il funzionamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale e di favorire, a condizioni di equità, l'ammissione delle persone che si trasferiscono dall'uno all'altro dei due Paesi alle prestazioni di sicurezza sociale previste dai rispettivi ordinamenti, hanno convenuto quanto segue: Definizioni 1. Nel presente Accordo, salvo quanto diversamente risulti dal contesto: (a) per "maggiorazione per minori a carico" si intende, in relazione all'Australia, la maggiorazione familiare aggiuntiva e, se previsto, l'indennità di tutela, che sarebbe pagabile ad una persona in aggiunta ad una prestazione in base alla legislazione australiana qualora tale persona fosse un residente australiano e avesse diritto a tale pagamento e, se previsto, a tale, indennità; (b) per "residente australiano", si intende un residente australiano così come è definito dalla legislazione australiana; (c) per "prestazione", si intende, in relazione ad una Parte, una pensione, indennità o assegno previsto dalla legislazione di detta Parte e comprende qualsiasi quota integrativa, aggiuntiva o supplementare pagabile in aggiunta a detta pensione, indennità o assegno, alla persona che abbia diritto a tale quota integrativa, aggiuntiva o supplementare in base alla legislazione di tale Parte; (d) per "autorità competente" si intende, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e d'ella Previdenza Sociale e, per quanto riguarda l'Australia, il Segretario del Dipartimento di Sicurezza Sociale; (e) per "persone carico" si intendono, in relazione all'Italia le persone che rientrano nella categoria di familiari di un assicurato, o di un pensionato, ai sensi della legislazione italiana e che, da detta legislazione sono riconosciute quali persone a carico di tale assicurato o pensionato; (f) per "pensione di inabilità si intende, per quanto riguarda l'Australia, la prestazione corrisposta in base alla legislazione australiana a quelle persone che sono considerate gravemente inabili in base a detta legislazione; (g)per "istituzione" si intende, per quanto riguarda l'Italia, l'istituzione che, a prescindere dall'autorità competente, sia responsabile dell'applicazione del presente Accordo e, per l'Australia, il Dipartimento di Sicurezza sociale, come specificato nell'Intesa amministrativa relativa al presente Accordo; (h) per "integrazione italiana" si intende l'integrazione al minimo corrisposta al fine di portare l'ammontare di una prestazione dovuta ad una persona in base alla contribuzione accreditata o ad altro titolo, all'ammontare minimo previsto dalla legislazione italiana; (i) per "maggiorazione sociale italiana" s'intende quel beneficio di natura assistenziale concesso in aggiunta alle pensioni delle persone che hanno redditi inferiori ad importi determinati dalla legislazione italiana; (j) per "legislazione" si intende il complesso delle leggi specificate nell'; (k) per "periodo di residenza In Australia nell'arco della vita lavorativa" si intende un periodo definito come tale ai sensi della legislazione australiana; (l) per "periodo di contribuzione accreditata" s'intende un periodo, o il totale di due o più periodi di contribuzione utile per acquisire il diritto ad una prestazione, nonché tutti i periodi considerati come periodi di contribuzione ai sensi della legislazione italiana; (m) per "pensione per l'assistenza al coniuge inabile" s'intende la pensione per l'assistenza personale erogabile, in base alla legislazione australiana, al coniuge, de jure o de facto, di un titolare di pensione di inabilità o di una pensione di vecchiaia; (n) per "superstiti" si intendono, per quanto riguarda l'Italia, le "persone" che in base alla legislazioni italiana rientrano nella categoria di familiari di un assicurato, o di un pensionato, deceduto e che da tali leggi sono riconosciute come superstiti di tale assicurato o pensionato; (o) per "vedova" si intende una vedova de jure. 2. Nell'applicazione del presente Accordo da parte di ciascuna delle Parti, ogni termine non definito. nell'Accordo stesso avrà, salvo quando diversamente risulti dal contesto, il significato ad esso attribuito dalle leggi di detta Parte, incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo in virtù dell'.
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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-1

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