Accordo›Parte IV
Art. 23
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
In vigore dal 22 apr 1999
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il presente Accordo sarà ratificato da entrambe le Parti in conformità alle rispettive procedure ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.
2. Quando il presente Accordo entrerà in vigore, l'Accordo fra la Repubblica Italiana e l'Australia del 23 aprile 1986, cesserà i suoi effetti, tenuto conto del paragrafo 3.
3. Tenuto conto del paragrafo 4, qualora, una persona alla data di entrata in vigore del presente Accordo:
a) riceva una prestazione conformemente alla legislazione di una
delle due Parti, in virtù dell'Accordo del 23 aprile 1986; o
b) sia qualificata a ricevere una prestazione di cui al paragrafo a) e, laddove sia prevista una domanda per tale prestazione, abbia presentato domanda per tale prestazione,
nessuna disposizione del presente Accordo potrà pregiudicare il diritto di tale persona a ricevere tale prestazione.
4. L'ammontare della prestazione alla quale una persona abbia diritto in virtù del paragrafo 3 sarà stabilito in base al presente Accordo in conformità alle disposizioni della legislazione della Parte competente.
5. Qualora trattisi di una residente In Italia:
(a) che riceveva una pensione di tipo B per vedove dall'Australia e che abbia avuto tale pensione soppressa a causa dell'entrata in
vigore della sezione 1215 del Social Security Act del 1991; oppure
b) che aveva fatto domanda per una pensione per vedove di tipo B entro il 30 giugno 1992 ma la cui domanda non era stata definita entro tale data,
la pensione soppressa sarà ripristinata a partire dalla data della soppressione oppure la domanda sarà definita come se detta sezione 1215 non fosse entrata in vigore. L'ammontare della pensione per vedove di tipo B così ripristinata o della pensione per vedove di tipo B dovuta a seguito dell'accoglimento della domanda, sarà calcolato ai sensi delle disposizioni dell'Accordo menzionato nel paragrafo 2 del presente Articolo, fino a quando tale Accordo sarà in vigore e, successivamente, ai sensi del presente Accordo.
Storico versioni
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