Convenzione
Art. 19
In vigore dal 27 gen 1999
1. Il trasferimento del minore nello Stato di accoglienza può aver luogo solo se le condizioni fissate dall' si sono verificate.
2. Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinché il trasferimento avvenga in assoluta sicurezza, in condizioni appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei futuri genitori adottivi.
3. Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate agli vengono restituite alle autorità mittenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-19