Convenzione
Art. 23
In vigore dal 27 gen 1999
1. L'adozione certificata conforme alla Convenzione, dall'autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, e riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il certificato indica quando e da chi i consensi indicati all', lettera c, sono stati prestati.
2. Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, notifica al depositario della Convenzione l'identità e le funzioni dell'autorità o delle autorità che, in tale Stato, sono competenti a rilasciare il certificato. Notifica, altresì, qualsiasi modifica nella designazione di queste autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-23