Convenzione
Art. 22
In vigore dal 27 gen 1999
1. Le funzioni conferite all'Autorità Centrale dal presente capitolo possono essere esercitate da autorità pubbliche o da organismi abilitati in conformità alle norme contenute nel capitolo III, nella misura consentita dalle leggi del suo Stato.
2. Qualunque Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le funzioni conferite all'Autorità Centrale in virtù degli Articoli da 15 a 21 possono esser esercitate altresì in tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il controllo delle autorità statali competenti, da organismi o persone che:
a - soddisfino le condizioni di moralità, di competenza professionale, d'esperienza e di responsabilità richieste dallo
Stato medesimo; e
b - siano, per integrità morale e formazione od esperienza, qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale.
3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al comma 2, comunica regolarmente all'Ufficio Permanente della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle persone interessati.
4. Uno Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo territorio possono aver luogo solo se le funzioni conferite alle Autorità Centrali sono esercitate in conformità al primo comma.
5. Anche se è stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2, le relazioni previste dagli sono, in ogni caso, redatte sotto la responsabilità dell'Autorità Centrale o di altre autorità o organismi, in conformità al primo comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-22