Convenzione
Art. 15
In vigore dal 27 gen 1999
1. Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei per l'adozione, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza redige una relazione contenente informazioni sulla loro identità, capacita legale ed idoneita all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, nonché sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere.
2. Essa trasmette la relazione all'Autorità Centrale dello Stato d'origine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-15