Convenzione
Art. 16
In vigore dal 27 gen 1999
1. Se ritiene che il minore e adottabile, l'Autorità Centrale dello Stato d'origine:
a - redige una relazione contenente informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale -e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, non che circa le sue necessità particolari;
b - tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la sua origine etnica, religiosa e culturale;
c - si assicura che i consensi previsti dall' sono stati
ottenuti; e
d - constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed i futuri genitori adottivi, che l'affidamento prefigurato e nel superiore interesse del minore.
2. Trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni della sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare l'identità della madre e del padre se, nello Stato d'origine, tale identità non debba essere resa nota.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-16