Convenzione
Art. 14
In vigore dal 27 gen 1999
Le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente, che desiderano adottare un minore con residenza abituale in un altro Stato contraente, debbono rivolgersi all'Autorità Centrale dello Stato in cui esse risiedono abitualmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-14