Convenzione

Art. 9

In vigore dal 27 gen 1999
Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità o di organismi debitamente abilitati nel loro Stato, ogni misura idonea, in particolare per: a - raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura necessaria alla realizzazione dell'adozione; b - agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell'adozione; c - promuovere nei rispettivi Stati l'istituzione di servizi di consulenza per l'adozione e per la fase successiva all'adozione; d - scambiare rapporti generali di valutazione sulle esperienze in materia di adozione internazionale; e - rispondere, nella misura consentita dalla legge del proprio Stato, alle richieste motivate di informazioni su una particolare situazione d'adozione, formulate da altre Autorità Centrali o da autorità pubbliche.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-9

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