Convenzione
Art. 4
In vigore dal 27 gen 1999
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d'origine:
a - hanno stabilito che il minore è adottabile;
b - hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;
c - si sono assicurate:
1) che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine;
2) che tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto;
3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o
contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e
4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato
prestato solo successivamente alla nascita del minore; e
d - si sono assicurate, tenuto conto dell'età e della maturità del minore,
1) che questi è stato assistito mediante una consulenza e che e stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto;
2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;
3) che il consenso del minore all'adozione, quando e richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed e
stato espresso o constatato per iscritto; e
4) che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-4