Convenzione

Art. 2

In vigore dal 27 gen 1999
1. La Convenzione si applica allorchè un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente (" Stato d'origine") e stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente (" Stato di accoglienza"), sia a seguito di adozione nello Stato d'origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine. 2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo