Convenzione
Art. 2
In vigore dal 27 gen 1999
1. La Convenzione si applica allorchè un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente (" Stato d'origine") e stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente (" Stato di accoglienza"), sia a seguito di adozione nello Stato d'origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine.
2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-2