Convenzione
Art. 5
In vigore dal 27 gen 1999
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato di accoglienza:
a - hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l'adozione;
b - si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati
assistiti con i necessarì consigli; e
c - hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-5