Convenzione

Art. 5

In vigore dal 27 gen 1999
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato di accoglienza: a - hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l'adozione; b - si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessarì consigli; e c - hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-5

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