Convenzione
Art. 8
In vigore dal 27 gen 1999
Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità, tutte le misure idonee a prevenire profitti materiali indebiti in occasione di una adozione e ad impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-8