Convenzione

Art. 6

In vigore dal 27 gen 1999
1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione. 2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unita territoriali autonome sono liberi di designare più di una Autorità Centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha, nominato più di un'Autorità Centrale designerà l'Autorità Centrale cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorità Centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-6

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