Convenzione
Art. 17
In vigore dal 27 gen 1999
La decisione di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi può essere presa nello Stato d'origine soltanto a condizione che:
a - l' Autorità Centrale di questo Stato si sia accertata del consenso dei futuri genitori adottivi;
b - l' Autorità Centrale dello Stato di accoglienza abbia approvato la decisione di affidamento, allorchè la legge di questo Stato o l'Autorità Centrale dello Stato d'origine lo richiedano;
c - le Autorità Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul
fatto che la procedura di adozione prosegua; e
d - sia stato determinato, in conformità all', che i futuri genitori adottivi sono qualificati ed idonei all'adozione e che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato di accoglienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-17