Convenzione

Art. 20

In vigore dal 27 gen 1999
Le Autorità Centrali si tengono informate sulla procedura di adozione, sulle misure prese per condurla a termine e sullo svolgimento del periodo di prova, quando è richiesto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo