Art. 24
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-24
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Uno Stato contraente ha la facoltà di rifiutare il riconoscimento di un'adozione solo in circostanze specifiche. Tale rifiuto è ammesso unicamente se l'adozione risulta manifestamente contraria all'ordine pubblico. Nella valutazione di questa contrarietà, lo Stato deve obbligatoriamente tenere conto dell'interesse superiore del minore. Di conseguenza, il diniego del riconoscimento non può essere arbitrario, ma deve essere rigorosamente motivato da questi fattori.
La norma stabilisce un limite preciso al rifiuto del riconoscimento di un'adozione internazionale, tutelando la stabilità dello stato del minore. Essa garantisce che il mancato riconoscimento avvenga solo in casi eccezionali e gravi.
Si applica agli Stati contraenti chiamati a riconoscere un'adozione, nonché ai minori adottati e alle famiglie interessate dal riconoscimento.
Uno Stato contraente esamina la richiesta di riconoscimento di un'adozione internazionale conclusa all'estero. Le autorità possono rifiutare di riconoscerla solo se accertano che l'atto è chiaramente contrario all'ordine pubblico, dopo aver valutato prioritariamente l'interesse del bambino. In assenza di tale grave contrasto, il riconoscimento non può essere negato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.